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Qualche nota sulla proposta "Fiano" 
di Ninni Raimondi
 
 
Qualche nota sulla proposta Fiano 
Vasta eco ha destato, sia nei pubblici fori internautici, sia nei salotti televisivi, la proposta di legge contraddistinta dal numero AC 3343/2017, a firma dei deputati Fiano et all., volta all’introduzione di un nuovo articolo del Codice Penale, art. 293-bis (1), rubricato “Propaganda del regime fascista e nazifascista”. 
In particolare, a detta dei firmatari della proposta di legge, per mezzo dell’introduzione della norma de qua si desidererebbe “delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti”, ossia “la legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba), e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino)” (2), ovverossia “comportamenti talvolta più semplici o estemporanei, come ad esempio può essere il cosiddetto saluto romano”, che, si dolgono i redattori, viene talora assolto, come, ad esempio, da parte del “tribunale (3) di Livorno [che] ha assolto quattro tifosi scaligeri ripresi dalle telecamere nell’atto di compiere il saluto romano durante la partita di calcio Livorno-Hellas Verona del 3 dicembre 2011” (4)
Nondimeno, grave sarebbe, ad avviso degli Onorevoli Fiano et all., che ad ora non trovino punizione attività quali la “vendita e (i)l commercio di gadget o … bottiglie di vino riproducenti immagini, simboli o slogan esplicitamente rievocativi dell’ideologia del regime fascista o nazifascista”. Ancor peggiore, e meritevole d’aggravante ad hoc, la condotta di chi effettui propaganda nazista e fascista “attraverso strumenti telematici o informatici”, giacché “le nuove tecnologie che consentono con pochi click di veicolare messaggi, immagini o simboli a una platea di destinatari certamente sconosciuta ai tempi in cui fu approvata la legge Scelba” (5)
Stanti tali premesse, non stupisce che il “prodotto”, ossia il desiderando art. 293-bis cod. pen., appaia essere una creatura a dir poco chimerica, ictu oculi traballante e che, per certo, assai arduamente potrebbe passare non solo il vaglio della costituzionalità, ma financo quello della ragionevolezza. 
 
Ma procediamo con ordine. 
La condotta criminosa punenda è quella di “propaganda(re) le immagini o i contenuti propri del partito fascista (6) o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie” e ciò “anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità”. 
Una descrizione oltremodo lasca, chiaramente in contrasto con il principio di tassatività, che dovrebbe essere espressione del principio di legalità (7). Di fatti, non si comprende cosa intendano gli aspiranti legislatori con la locuzione “propagandare”, atteso che con essa si può intendere tanto “diffondere, o cercare di diffondere, con azione di propaganda” (8) quanto “diffondere, divulgare con mezzi propagandistici; pubblicizzare, sostenere pubblicamente” (9)
Stante l’infelicissimo dettato normativo, dunque, potrebbero essere teoreticamente passibili di condanna persino quanti si limitino a diffondere immagini del Partito Fascista o del Partito Nazista tedesco, ergo persino gli autori di documentari o gli editori di libri scolastici che pubblichino fotografie dei Condottieri o, persino, ne esplichino l’ideologia. 
Volendo comunque approcciare il desiderato art. 293-bis con un’ermeneutica di buona fede, si potrebbe immaginare che, al di là della claudicante stesura, i proponenti intendano punire chi diffonda immagini e contenuti dei summenzionati Partiti con il fine precipuo di effettuare un’operazione di propaganda, sancendo così che la condotta criminosa possa essere posta in essere esclusivamente laddove l’agente diffonda i suddetti immagini e contenuti per diffonderne l’ideologia tra le masse. In altre parole, cioè, la condotta criminosa sarebbe caratterizzata da dolo specifico (10)
Laddove questa fosse l’interpretazione corretta della norma, tuttavia, ne emergerebbe, de plano, l’ardua condannabilità dei venditori di memorabilia duceschi o delle varie “birre della storia”, così che molto difficilmente potrebbe provarsi la volontà dei vari gestori di botteghe romagnole di voler diffonder tra le masse il verbo dei Partiti Fascista e Nazista (tedesco). Così, uno dei primari (11) obiettivi dei redattori della proposta di legge sarebbe tristemente frustrato. 
Sembrerebbe, quindi, come la incerta redazione dell’articolo 293-bis cod. pen. sia intenzionale (rectius dolosa) onde consentire un’ampia punibilità di comportamenti non rigidamente tipizzati, seppur col rischio di evidenti problematiche nella vita quotidiana (come poc’anzi sottolineato con riguardo al tema dei produttori di documentari e libri scolastici). Il risultato, evidentemente, sarebbe quello di una damnatio memoriae, similare a quelle patite da Nerone Cesare e Domiziano, con cancellazioni de’ nomi e delle effigi dei membri del Partito Fascista e del Partito Nazista Tedesco. 
Ci si domanda, peraltro, se tra le persone del “partito fascista” la cui immagine è proibito diffondere si possano annoverare anche i tanti novelli Saulo, convertiti sulla via di Damasco dopo il 1943. Ad esempio, sarebbe lecito diffondere l’immagine del Maresciallo Pietro Badoglio? E tra i “contenuti” vietati è da considerarsi anche la mera esplicazione dell’ideologia corporativa? Parlare positivamente dell’IRI e delle partecipazioni statali sarà considerato criminoso? 
In ultimo, poi, non si può che riscontrare la irrazionale discriminazione tra i Fascismi storici: la condivisione entusiasta delle immagini e dei discorsi di Francisco Franco o del Cancelliere Dollfuss non sarà punibile, contrariamente a quella di Mussolini o di Hitler. 
Anche gli scritti e le immagini e i discorsi di Leon Degrelle o Miguel Serrano, in quanto non aderenti al “Partito Nazista tedesco” dovrebbero essere in salvo. 
 
La patente irrazionalità, irragionevolezza, mancanza di tassatività dell’art. 293-bis cod. pen. rendono persino superflua l’esigenza di una sua analisi per verificarne il contrasto con l’art. 21 Cost., che dovrebbe garantire la libertà di pensiero (12). A tal riguardo, è sufficiente riscontrare come la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione limiti la libertà di pensiero, in merito all’ideologia corporativa, laddove essa si ponga in contrasto con la Dodicesima Disposizione Transitoria della Costituzione, e possa, quindi, dar adito alla rinascita del Partito Fascista. Verbatim: “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 l. 20 giugno 1952 n. 645 in relazione agli art. 3, 7, 18 e 49 cost. nella parte in cui prevedono e puniscono attività che attengono a manifestazioni di pensiero e propaganda politica svolte senza l’uso della violenza. Invero, le libertà di riunione e di associazione trovano proprio un limite nella disposizione transitoria della Costituzione con cui si vieta la riorganizzazione – sotto qualsiasi forma – del disciolto partito fascista e dunque logicamente anche l’associazione diretta a tal fine” (cfr. Cass. Pen., sez. I, 1 dicembre 1978, in Cass. pen., 1980, 1446). 
Non sembra, di primo acchito, che la condivisione di discorsi mussoliniani (o di calendari che lo raffigurano) possa comportare la rinascita del disciolto Partito Fascista. Se vero è che, ad avviso della predominante dottrina e giurisprudenza penalistica (13) le norme penali debbano fungere alla tutela di beni giuridici ed il “ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se diretto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale” (14), allora non si può che riscontrare uno stridente contrasto tra la proposta di legge de qua ed i principi che presiedono al diritto penale dell’attuale Repubblica italiana. 
Alla luce di tutto quanto sopra, l’art. 293-bis cod. pen., contrastante col principio di legalità, con l’art. 21 Cost., col principio di ragionevolezza che dovrebbe presiedere alla emanazione delle leggi, non sembra poter passare il vaglio di costituzionalità, quantomeno nell’attuale versione. 
Tuttavia, v’è da notare come la proposta di legge rappresenti l’ultima di una serie di proposte tese ex uno latere a neutralizzare il dissenso nei confronti dell’attuale visione politica ed antropologica predominante, ed ex altero latere, una prosecuzione lungo la via della “omologazione autoritaria della morale” (15), propria di diverse recenti proposte di legge, curiosamente sempre munite della firma del Deputato Fiano, evidentemente ‘sensibile’ ai dettami della nova (16) morale. 
Si pensi alla proposta di legge sull’omofobia (proposta a firma Fiano AC. 280, unitamente alla proposta Scalfarotto AC.245 e Brunetta, AC. 1071), sull’introduzione della quale persino dottrina penalistica non certo tacciabile di simpatie destrorse ha espresso perplessità (17)
Emerge come si faccia sempre più largo l’idea di dover procedere ad una ‘protezione’ della socialdemocrazia da attuarsi mediante la neutralizzazione delle opinioni dissenzienti (ad ora comunque già attuata assai spesso, mediante la ‘gogna mediatica’. 
Ciò sembra essere “la trasposizione, nel quadro dell’ideologia democratico-liberale, della tecnica politico-legislativa della criminalizzazione delle parole, propria dei regimi autoritari” (18)
De facto, il nuovo corso delle democrazie ‘liberali’ pare volto a sostanziarsi sempre più in una difesa dei propri ‘valori’ secondo tutele proprie dei tanto vituperati regimi autoritari. Il tutto, in un periodo di depenalizzazioni di fattispecie criminose assai gravi (19)
Il segnale che si dà tramite siffatta attività legislativa è quello di un sensibile timore delle classi dominanti per la propria perpetuazione al potere, specie a seguito della rinascita (pur ‘frenata’) dei cosiddetti populismi.  
L’auspicio è che i timori di lorsignori si rivelino fondati. 
 
Note 
(1) Peculiare che la repressione del dissenso avvenga tramite l’introduzione di articoli “bis”, come l’art. 270-bis cod. pen. La differenza è che allora s’intese, tramite l’introduzione dell’articolo de quo, perseguire qualsiasi movimento politico che si proponesse anche “il sovvertimento dell’ordine democratico”, oggi, invece, s’intende perseguire innocui negozianti romagnoli. 
(2) La scelta di scrivere “leggi”, al minuscolo, e non “Leggi”, è propria dei redattori della proposta n. 3343. 
(3) Vedasi la nota 1 sulla curiosa scelta di maiuscoli e minuscoli da parte di Fiano e co-firmatari. 
(4) Per converso, i redattori della proposta di legge citano a sostegno della propria posizione, per cui il saluto romano in sé costituirebbe sin d’ora reato, Cass. Pen, sez. I, 25 marzo 2014, n. 37577, in Foro it., 2015, 3, II, 194, seppur essa sia stata disattesa dalla più recente Cass. Pen., sez. I, 20 luglio 2016, n. 28298, in Dir. e Giust., 2017, 8 giugno. 
(5) Le citazioni sono raccolte dalla proposta di legge n. 3343, reperibile all’indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034860.pdf, tutte alla pag. 2 
(6) Il solo Partito Nazionale Fascista o anche quello Repubblicano? E i Fasci Italiani di Combattimento? 
(7) Cfr. Marinucci – Dolcini, Diritto penale. Parte generale, VI edizione, Bologna, 2009, pag. 76. 
(8) Cfr. voce “Propagandare” in Diz. Treccani online. 
(9) Cfr. voce “Propagandare” in Garzanti Linguistica online. 
(10) Ossia da una finalità particolare ed ulteriore che l’agente deve prendere di mira tramite la propria azione: cfr. Fiandaca- Musco, op. cit., pag. 371. 
(11) E certamente improcrastinabili… 
(12) In verità, stante l’ormai sempre più evidente scivolamento verso il pensiero liberal, e non liberale, dell’ideologia giuridica europea, la libertà di pensiero non è più considerata illimitata come nel pensiero liberale classico, ma deve essere oggetto di “bilanciamento con altri interessi della collettività”: cfr., da ultimo, CEDU, sez. grande chambre, 17 dicembre 2013, n. 27510, in Cassazione Penale 2014, 4, 1409. 
(13) Ovviamente tale lettura è propria dei penalisti di stampo liberale, da parte dello scrivente non condivisa. 
(14) Cfr. Bricola, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., Torino, XIX, 1973, p. 17 
(15) Cfr. Ronco, Legge contro l’omofobia è una violazione della libertà, in La Nuova Bussola Quotidiana, 9 luglio 2013, www.lanuovabq.it. 
(16) Nova nell’accezione latina, ossia anche “stran(a), singolare”: cfr. Conte – Pianezzola – Ranucci, Dizionario della lingua latina, Firenze, 2004, pag. 1001, alla voce “Novus”. 
(17) Il riferimento è a Dolcini, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2014, pag. 7. 
(18) Cfr. Lisena, Spetta allo Stato accertare la verità storica?, in Giur. Cost., 2009, pagg. 3959 sgg. 
(19) Da ultimo per mezzo dei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016. 
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