Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
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a cura di Ninni Raimondi 
 
 
«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.» 
 
(Piero Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955) 
 
 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana  
Terza parte 
 
I Principi fondamentali 
 
I primi dodici articoli della Costituzione sono i "Principi fondamentali", assenti negli statuti fondativi precedenti, che espongono lo spirito della Costituzione. In essi sono compresi alcuni dei principi supremi della Costituzione che si ritrovano sottintesi in tutto il testo. Altri principi supremi della Costituzione, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, si trovano anche nella parte I e nella parte II della Costituzione, come, ad esempio, il principio di indipendenza della magistratura. I principi supremi della Costituzione non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dagli articoli 138 e 139.  
Emblema dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
 
La Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come definiti dalla dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall'ONU il 10 dicembre 1948. 
 
La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell'articolo 2: esso, infatti, sancisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" come definiti dalla dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è riferita alla parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa. I diritti inviolabili sono, così, riconosciuti all'individuo sia considerato singolarmente, sia nelle formazioni sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela degli interessi diffusi (interessi comuni ai diversi gruppi che si sviluppano in forma associata). La tipologia raccoglie gruppi di diverse forme e aspetti, ugualmente rilevanti e degni di tutela per l'ordinamento: associazioni politiche, sociali, religiose, culturali, familiari. 
 
Il principio di laicità è stato enucleato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989; in base ad esso l'ordinamento italiano attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento apprezzato nella sua generalità ed astrattezza, senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Scaturisce dal "principio personalista", di cui all'articolo 2, e dal "principio di uguaglianza" (art. 3): 
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» 
(Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 
(Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
L'articolo 19, enunciando il diritto di tutti a professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, specifica il riconoscimento della libertà religiosa come diritto inviolabile dell'uomo: 
«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.» 
(Art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Per la mediazione politica dell'Assemblea costituente, per la forte pressione della Chiesa cattolica attraverso i deputati democristiani, si stabilì, all'articolo 7, che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti; all'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere e che a quelle diverse dalla cattolica viene riconosciuto lo stesso regime di rapporti con lo Stato, per tutelare le loro specifiche esigenze, mediante accordi (le cd. "intese"). Riguardo al principio di uguaglianza in materia religiosa l'articolo 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge: 
«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.» 
(Art. 8 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Il pluralismo è tipico degli Stati democratici. Nella Repubblica è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, comma 1), delle scuole (art. 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, comma 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49). È riconosciuta, altresì, la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne. Tra gli altri elementi caratterizzanti del principio democratico vi è la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi, il principio di maggioranza, ma con tutela delle minoranze (anche politiche), processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti e, soprattutto, il principio di sovranità popolare sancito dall'articolo 1, comma 2. 
 
Nell'articolo 1, comma 1 ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro") e nell'articolo 4, comma 2, vi sono riferimenti al principio lavorista, in cui il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo: 
«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.» 
(Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.» 
(Art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo e non serve a identificare una classe. Ciò conferisce al disegno costituzionale una sostanziale differenza rispetto allo stato liberale in cui la proprietà aveva più importanza del lavoro. Questo riferimento al lavoro non va, però, inteso come una norma giuridica, che obbligherebbe lo Stato a tutelarlo nel dettaglio, bensì come un richiamo al principio ad esso collegato, che è fondativo della società italiana.  
 
 
 
 
Mappa dei comuni
 
Come è affermato con chiarezza nell'articolo 3 della Costituzione italiana tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma  
1). È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza sostanziale e impediscono agli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2).  
Nello stesso primo comma dedicato all'eguaglianza dinanzi alla legge la Costituzione repubblicana richiama la "pari dignità sociale", andando, dunque, oltre la mera formulazione dell'eguaglianza liberale. Lo Stato ha il compito di aiutare le associazioni e le famiglie, attraverso la solidarietà politica, economica e sociale (art. 3 II comma, art. 
 
2). Esso, infatti, deve rimuovere ogni ostacolo che impedisca la formazione della persona umana: 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 
(Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
L'articolo 5 vieta ogni forma di secessione o di cessione territoriale ed è garantito dal sacro dovere di difendere la patria (sancito dall'art. 52). Lo stesso articolo assicura alle collettività territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) una forte autonomia dallo Stato (con conseguente attribuzione di poteri normativi e amministrativi propri), grazie alla quale i cittadini sono in grado di partecipare più da vicino e con maggiore incisività alla vita politica del Paese. 
«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.» 
(Art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Da una prima lettura di questi principi traspare la volontà del Costituente, che aveva vissuto la tragica esperienza dell'oppressione nazi-fascista e della guerra di liberazione, di prendere le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le cui contraddizioni e incertezze avevano consentito l'instaurazione della dittatura. Il tipo d'organizzazione statale tracciato dal Costituente è quello dello Stato sociale di diritto che, per garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, si fa carico di intervenire attivamente in prima persona nella società e nell'economia. Il principio è rafforzato dall'articolo 57 che prevede l'elezione del Senato su base regionale. 
 
Come viene sancito dall'articolo 10 l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: ciò comporta un "rinvio mobile", ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Per quanto riguarda il rifiuto della guerra come strumento di offesa, l'articolo 11 della Costituzione recita: 
«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» 
(Art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
L'articolo 11 stabilisce, quindi, che la Repubblica consente l'uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri Paesi, ma non con intenti espansionistici, ed accetta una limitazione della propria sovranità dando la possibilità all'Italia di partecipare a una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato a un paese membro della NATO), nonché di ospitare truppe straniere sul proprio territorio. 
 
Dal rifiuto della guerra come strumento di offesa non consegue il fatto che l'Italia non possa partecipare a un conflitto, tant'è che gli articoli 78 e 87 della Costituzione prescrivono quali organi dello Stato deliberano lo stato di guerra. In particolare, per l'Italia, sono le due camere che decretano lo stato di guerra, che poi è formalmente dichiarata dal Presidente della Repubblica; le camere conferiscono al governo i poteri necessari per fronteggiare il conflitto. Altro provvedimento straordinario in caso di guerra è la durata della legislatura delle due camere, che può essere eccezionalmente prorogata, come recita l'articolo 60 della Costituzione, oltre i cinque anni canonici. Allo stato di guerra si ricollegano, poi, altre particolari eccezioni, come ad esempio quella individuata dall'articolo 27, che prevede(va) la pena di morte in Italia in base al codice penale militare di guerra (ora ergastolo); dall'articolo 103, che determina la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra; e dall'articolo 111, con cui non viene ammesso ricorso per Cassazione su sentenze emesse dai tribunali militari di guerra.
 
 
La bandiera d'Italia 
 
 
Inoltre l'articolo 11 consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni. A esso la giurisprudenza costituzionale ricollega la modalità di ingresso nell'ordinamento italiano del diritto dell'Unione europea con valore di fonte sovraprimaria: «Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento” nell'articolo 11 Cost.  
È in forza di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze tra i principi fondamentali della Carta, che si è demandato alle Comunità europee, oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2010). 
L'articolo 12 definisce la bandiera nazionale italiana: 
«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.» 
(Art. 12 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Nella Costituzione della Repubblica Italiana non è, invece, specificato quale sia l'inno nazionale italiano. Infatti all'epoca della stesura della carta costituzionale Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, inno de facto della Repubblica Italiana dal 1946 al 2017, non aveva raggiunto lo status di inno nazionale de iure, che avrebbe raggiunto soltanto 70 anni dopo, il 4 dicembre 2017. 
 
 
Parte prima: diritti e doveri dei cittadini 
La parte prima è composta da 42 articoli e si occupa dei "Diritti e dei Doveri dei cittadini". 
Gli articoli dal 13 al 16 sono dedicati alle libertà individuali, in cui si afferma che la libertà è un valore sacro e, quindi, inviolabile (art. 13); che il domicilio è inviolabile (art. 14); che la corrispondenza è libera e segreta (art. 15); che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (art. 16) - per le limitazioni di queste libertà la carta costituzionale prevede una riserva di legge assoluta. Le libertà collettive, affermate dagli articoli dal 17 al 21, garantiscono che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza), o in luoghi privati e aperti al pubblico (liberamente) (art. 17), di associarsi liberamente; e che le associazioni aventi uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e le norme del codice penale (art. 18); che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (art. 19); che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21). 
 
 
L'aula del maxiprocesso di Palermo contro la mafia, alla fine degli anni 1980 
 
Dall'articolo 22 al 28 si affermano i principi e i limiti dell'uso legittimo della forza (art. 23); il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (art. 24); il principio di legalità della pena (art. 25); le limitazioni all'estradizione dei cittadini (art. 26); il principio di personalità nella responsabilità penale (art. 27, comma 1); il principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2); il principio di umanità e rieducatività della pena (art. 27, comma 3) e l'esclusione della pena di morte (art. 27, comma 4); infine la previsione della responsabilità individuale del dipendente e dei funzionari pubblici, organicamente estesa all'intero apparato, per violazione di leggi da parte di atto della pubblica amministrazione, a tutela della funzione sociale e dei consociati dagli illeciti, in materia civile (art. 28, comma 2), nonché amministrativa e penale (art. 28, comma 1). 
 
La Repubblica italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e afferma anche che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (dall'art. 29 al 31). L'articolo 32 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Afferma, inoltre, che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". I due successivi articoli, il 33 e il 34, affermano che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento; inoltre la scuola deve essere è aperta a tutti: quella statale è gratuita, mentre quella privata è libera e senza oneri per lo Stato.  
 
Gli articoli dal 35 al 47 assicurano la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione (art. 35), il diritto al giusto salario (art. 36, comma 1), la durata massima della giornata lavorativa (art. 36, comma 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (art. 36, comma 3), il lavoro femminile e minorile (art. 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (art. 38), la libertà di organizzazione sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), la libertà di iniziativa economica e i suoi limiti (art. 41), la proprietà pubblica e privata, e la sua funzione sociale (art. 42), la possibilità ed i limiti all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (art. 44), le cooperative e l'artigianato (art. 45), la collaborazione tra i lavoratori (art. 46) ed il risparmio (art. 47).  
 
I diritti e doveri politici sono dichiarati dall'articolo 48 al 54. L'articolo 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età oltre anche che il diritto di voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico ma l'astensione non è sanzionata:  
«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.» 
(Art. 48 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
 
Dibattito parlamentare alla Camera dei Deputati nel 1946 
 
 
Con l'articolo 49 si sancisce invece il principio della libertà di associarsi in partiti e del pluripartitismo politico: 
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.» 
(Art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Secondo l'articolo 52, il cittadino ha il dovere nel concorrere alla difesa dello Stato, prevedendo l'obbligatorietà del servizio militare in Italia, ma solo nelle modalità e nelle limitazioni imposte dalla legge, affermando contestualmente il principio giuridico che l'ordinamento delle forze armate italiane deve essere organizzato in base allo spirito repubblicano:  
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.» 
(Art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Gli articoli 53 e 54 identificano alcuni doveri dei cittadini, nello specifico il dovere di concorrere alle spese pubbliche pagando tasse e imposte (secondo il principio di progressività della tassazione), il dovere di essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi, ed il dovere per chi esercita funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge:  
 
«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.» 
(Art. 54 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica 
La parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana descrive l'ordinamento dello stato, in particolare le caratteristiche del suo garante, identificato nel Presidente della Repubblica, del potere legislativo, di quello esecutivo e di quello giudiziario nonché degli enti locali e degli istituti a garanzia della Costituzione stessa. 
 
Titolo I: Il Parlamento 
Il primo titolo, dall'articolo 55 all'82, riguarda il potere legislativo ed è suddiviso in due sezioni: "il Parlamento" e "la formazione delle leggi". 
 
Il Parlamento riunito in seduta comune (secondo l'articolo 55, comma 2) in occasione del giuramento di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, 3 febbraio 2015 
Per la struttura del Parlamento della Repubblica Italiana, la Costituzione ha previsto una forma a bicameralismo perfetto costituito da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (art. 55, comma 1). Per lo svolgimento di particolari incarichi previsti dalla carta costituzionale è previsto che si riunisca in seduta comune (art. 55, comma 2):  
«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.» 
(Art. 55 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Secondo l'articolo 56, la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto ed è costituita da 400 deputati eleggibili tra tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età: 
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue? e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.» 
(Art. 56 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
L'articolo successivo, il 57, afferma che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale e il numero dei senatori elettivi viene fissato a 200: 
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.» 
(Art. 57 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Quest'ultimi vengono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno" (art. 58): 
«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.» 
(Art. 58 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
 
Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica Italiana e primo senatore a vita dell'epoca repubblicana 
 
Questo perché i costituenti vollero dare al Senato quel ruolo di "Camera di riflessione" che deliberi sulle leggi già approvate dalla Camera dei deputati, l'"Assemblea nazionale" italiana. Inoltre, nel Senato siedono anche i senatori a vita, cittadini che, pur non essendo eletti, appartengono alla Camera alta perché ex Presidenti della Repubblica (senatori di diritto) o per altissimi meriti in ambito sociale, scientifico, artistico o letterario. Tali cittadini che non risiedono de jure sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica in carica, e non possono essere più di cinque in tutto, sebbene sia esistita in passato l'interpretazione dell'articolo 59 per cui il numero di cinque valga per ogni Presidente della Repubblica, interpretazione data da Pertini:  
«È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. ?Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque» 
(Art. 59 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Entrambe le camere rimangono in carica per una durata di 5 anni (inizialmente per il senato erano 6), tale periodo prende il nome di "legislatura" e non può essere prorogato se non per legge e soltanto in caso di guerra (art. 60). Tuttavia una legislatura può anche durare meno su decisione del Presidente della Repubblica che può "sciogliere le camere". Al termine della legislatura, lo stesso Capo dello Stato indice le elezioni, che hanno luogo entro settanta giorni, e fissa la data della prima riunione delle Camere; nel periodo tra la scadenza della legislatura e la formazione delle nuove Camere, la prorogatio, sono prorogati i poteri delle Camere precedenti, che però sono assai ridotti (limitati all'ordinaria amministrazione), essendo ormai scaduta la funzione rappresentativa del popolo. Bisogna notare che la Costituzione pone in essere un solo limite esplicito ai poteri delle camere in prorogatio: esse non possono procedere all'elezione del Presidente della Repubblica (art. 85.3 cost.). Si noti che la prorogatio scatta implicitamente e automaticamente il giorno dopo lo scioglimento delle Camere, mentre la proroga deve essere esplicitamente deliberata dalle Camere stesse.  
 
L'articolo 64 della Carta descrive invece l'ordinario svolgimento dei lavori parlamentari, prevedendo un particolare atto, un "Regolamento parlamentare", uno per ciascuna Camera, e che è adottato a maggioranza assoluta, con quindi più "difficoltà" di una legge ordinaria. Essa, infatti, è adottata a maggioranza semplice (il 50%+1 dei presenti). Le sedute sono pubbliche, e possono essere seguite dai cittadini recandosi direttamente nelle sedi parlamentari in Roma (Palazzo Montecitorio per la Camera, Palazzo Madama per il Senato) o tramite altri strumenti di diffusione di massa. Il secondo comma dell'articolo 64 prevede che le Camere o il Parlamento in seduta comune possano deliberare di riunirsi in riunione segreta, ma, in periodo repubblicano, ciò non è mai avvenuto (per risalire a un precedente, bisogna tornare alle sedute della Camera dei deputati del 3 maggio 1866 e del 21 giugno 1917). 
 
 
Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati 
 
Problemi di interpretazione ha invece dato il terzo comma dell'articolo 64, che recita: "Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale", ad esempio nel citato caso dei Regolamenti. La prima parte prevede il "quorum", il numero legale, alla sola presenza del quale l'Assemblea può dire di svolgere una funzione rappresentativa; la seconda invece specifica le modalità di determinazione della maggioranza, il numero minimo di voti che una proposta deve avere per essere approvata: il Regolamento della Camera intende per "presenti" i deputati che hanno votato "sì" o "no" a una proposta messa ai voti, mentre il Regolamento del Senato definisce "presenti" tutti i senatori che prendono parte alla votazione, includendo quindi anche gli astenuti: alla Camera, quindi, il deputato che intende astenersi deve prendere parte alla votazione e dichiarare di astenersi, mentre al Senato il senatore che veramente vuole astenersi deve uscire dall'Aula, o comunque non prendere parte alla votazione, nemmeno dichiarando di astenersi, perché in tal caso innalzerebbe la maggioranza, schierandosi così con i senatori che vogliono bocciare la proposta. Infine, l'ultimo comma di questo articolo dà diritto ai membri del Governo, anche non membri del Parlamento, non solo di assistere alle sedute (diritto che gli spetta in quanto semplice cittadino), ma anche di poter parlare nelle Camere a nome dell'Esecutivo. 
 
L'articolo 65 delega una legge a determinare i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di membro del Parlamento (è questo un esempio scolastico di riserva di legge), ma specifica direttamente in Costituzione che nessuno può essere contemporaneamente deputato o senatore. Dal principio della separazione dei poteri deriva il diritto, che spetta alle Camere stesse, di giudicare i titoli di ammissibilità dei loro membri ("autodichia"): tale giudizio è discusso da una Giunta ed eventualmente discusso dall'Assemblea plenaria. L'articolo 67 prevede che per i membri del parlamento non vi sia vincolo di mandato: 
 
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.» 
(Art. 67 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Ciò significa che i parlamentari non sono vincolati al partito sotto il cui simbolo sono stati eletti, e possono passare da un estremo all'altro dell'Aula parlamentare: questo perché i cittadini non votano i partiti, ma i cittadini candidati a diventare parlamentari.  
 
 
 
Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale della Repubblica Italiana 
 
 
Oltre che per la risoluzione dei conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni e Regioni, con la legge costituzionale 1 del 1948 si è stabilito che la Corte può essere chiamata ad un giudizio in via incidentale quando, nel corso di un procedimento giudiziale, ad un giudice sorge un dubbio di costituzionalità di una norma e dunque interrompe il processo rimettendo così alla Corte la questione di legittimità costituzionale. Con questo, i costituenti (ed in particolare i membri appartenenti all'area comunista) hanno voluto evitare che un singolo cittadino potesse impugnare un atto del Parlamento legittimato come rappresentante del popolo. Secondo l'articolo 136, "quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Infine, la Corte costituzionale viene chiamata ad esprimersi nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, coadiuvata da sedici cittadini tratti a sorte tra coloro con i requisiti per l’eleggibilità a senatore, e sull'ammissibilità del referendum.  
 
Secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per l'adozione delle leggi di revisione o riforma della Costituzione e per le altre leggi costituzionali sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda votazione: 
«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.» 
(Art. 138 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Le modifiche al testo della Costituzione non devono comunque compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda (art. 139): 
«La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.» 
(Art. 139 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
La dottrina prevalente e la giurisprudenza (Corte Cost. 1146/1988, Corte Cost. 366/1991) ritengono che i principi fondamentali (art. dall'1 al 12) e quelli ad essi collegati siano una base irrinunciabile per lo spirito repubblicano su cui la Costituzione si fonda e che costituiscano parte integrante della forma repubblicana. Per questo motivo non possono essere modificati (vedi limiti alla revisione costituzionale). La forma repubblicana è sottratta non solo all'abolizione (che avverrebbe in caso di restaurazione della monarchia), bensì anche alla revisione. L'art. 1 definisce l'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro e riassume le caratteristiche essenziali della forma repubblicana. Non è solo il nome di repubblica ad essere sottratto alla revisione ma tutto l'insieme dei principi che concorrono a formare la forma repubblicana delineata dall'art. 1. Per questo, le caratteristiche essenziali della forma repubblicana non possono essere modificate. 
Nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza inferiore dei due terzi dei componenti in una o in entrambe le camere, se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, la legge è sottoposta a referendum e non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 
La maggioranza delle revisioni significative ha riguardato la seconda parte della carta costituzionale. 
 
Disposizioni transitorie e finali 
La Costituzione della Repubblica Italiana contiene una serie di diciotto disposizioni transitorie e finali inserite con l'intento di gestire il passaggio dal precedente ordinamento a quello repubblicano. Esse hanno carattere di eccezionalità, ovvero una volta raggiunto il loro scopo non sono atte a ripetersi. 
 
Tra le principali ci sono: 
*la previsione del Capo provvisorio dello Stato facente funzioni di Presidente della Repubblica (sarà eletto Enrico De Nicola) (I); 
*il non riconoscimento dei titoli nobiliari, e la loro nullità (XIV); 
*il divieto di riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista e deroga alle norme costituzionali per la temporanea limitazione dei diritti politici dei suoi dirigenti (XII); 
*alcune indicazioni in merito alla prima composizione del Senato dopo l'entrata in vigore della costituzione (varie); 
*l'esproprio e il passaggio alla proprietà dello Stato dei beni appartenenti a Casa Savoia sul territorio italiano (XIII). 
 
Fine 
 
 
 
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