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Fu colpo di Stato? 25 luglio 1943: un dramma in due atti 
di Ninni Raimondi
 
Fu colpo di Stato? 25 luglio 1943: un dramma in due atti 
di Ninni Raimondi 
 
Il periodo di tempo compreso tra le ore 17.00 del 24 luglio 1943 (avvio della seduta del Gran Consiglio del fascismo che avrebbe approvato l’ordine del giorno Grandi) e le 17.30 del successivo 25 (arresto di Mussolini su ordine di re Vittorio Emanuele III) rappresenta un momento chiave della storia italiana a tutti noto, ma al tempo stesso ricordato, nell’uso post-bellico della memoria, con imbarazzo e reticenza. Il perché è presto detto: il cosiddetto “25 luglio” segnò la caduta, con Mussolini, del fascismo-regime (per prendere a prestito l’etichetta defeliciana) e in quell’epilogo l’antifascismo, da cui sarebbe rampollato il resistenzialismo successivo, non ebbe parte alcuna. 
A dare il là al collasso del regime, con un atto che il re fu abile a sfruttare pro domo sua, fu infatti il fascismo medesimo a opera del suo massimo consesso: il Gran Consiglio. Per un paradosso della storia, insomma, il regime fascista cadde in seguito a un’iniziativa (quanto consapevole dell’esito è da discutere) di una cospicua parte della classe dirigente fascista, di quei gerarchi cioè che approvarono una mozione (l’o.d.g. Grandi) la quale, interpretata come “sfiducia” a Mussolini, offrì al re un “appiglio costituzionale” per sbarazzarsi del Duce e ripristinare le libertà statutarie. Una narrazione, questa, che, se ha il pregio della semplicità, resta comunque parziale e limitata, più nell’esegesi dei fatti che nella ricostruzione dei medesimi. Occorre dunque scavare un po’ più in profondità: non tanto per delineare una completa interpretazione alternativa, quanto per suggerire spunti di riflessione e (perché no?) di ripensamento. 
 
Primo atto: il Gran Consiglio e la mozione Grandi 
Cominciamo innanzitutto con il dire che ciò che accadde a fine luglio del 1943 fu, per usare una metafora teatrale, un dramma in due atti e che questi due atti (la riunione del Gran Consiglio e l’udienza in cui il re destituì Mussolini) furono collegati da un rapporto di causa-effetto che, se innegabilmente esistette, andò ben oltre, per una sorta di eterogenesi dei fini, le intenzioni degli attori di parte fascista. Procediamo, dunque, con un’analisi separata dei due momenti di questa vicenda. 
La sessione del Gran Consiglio – il primo atto – iniziò nel tardo pomeriggio del 24 a Roma, a Palazzo Venezia, e il clou della seduta fu l’approvazione di una mozione del presidente della Camera di allora, Dino Grandi. Era, essa, la versione definitiva di un testo più volte rivisto, a cui avevano messo mano almeno altri due membri del Gran Consiglio: l’ex ministro delle Corporazioni e dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai e l’ex ministro degli Esteri, nonché genero del Duce, Galeazzo Ciano. 
 
La parola “sfiducia” non compare nell’ordine del giorno 
Si è soliti dire (e anche chi scrive ha usato, in via provvisoria, questa espressione) che con l’o.d.g. Grandi il consesso dei gerarchi sfiduciò Mussolini. Ma è davvero adeguato, qui, l’uso del verbo “sfiduciare”? E proprio così avevano inteso l’o.d.g. coloro che lo sottoscrissero e lo votarono? Si leggano, oltre al testo della mozione, anche le memorie dei protagonisti e non si faticherà a capire per quale motivo Emilio Gentile non solo ha scritto che dei diciassette aderenti all’iniziativa di Grandi «non tutti aderirono con convinzione assoluta e con la consapevolezza di quello che volevano conseguire con l’approvazione dell’ordine del giorno», ma ha anche precisato che, come per esempio affermarono (pur con qualche ambiguità) gli stessi Ciano e Bottai (poiché sulle reali intenzioni di Grandi è più difficile dire), «la destituzione di Mussolini e la fine del fascismo non erano lo scopo della maggior parte dei firmatari dell’ordine del giorno». In esso, infatti, non è menzionata la parola “sfiducia”, un concetto che peraltro appartiene al linguaggio di ordinamenti politici liberal-parlamentari estranei al fascismo, riferito a una pratica che non rientrava tra le competenze del Gran Consiglio al quale, in virtù della legge n. 2693 del 1928 che lo “costituzionalizzò”, spettavano limitate funzioni deliberative (più che altro sull’organizzazione del Partito Nazionale Fascista) e che, se interveniva (art. 12) sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo, lo poteva fare solo a titolo consultivo. 
Considerato ciò, non fu un caso se Mussolini, rievocando nel 1944 l’accaduto, scrisse di avere portato con sé all’udienza reale del 25 luglio la legge del Gran Consiglio e altre carte «dalle quali risultava che l’ordine del giorno del Gran Consiglio non impegnava nessuno, data la funzione consultiva dell’organo stesso». 
 
Che cosa dice l’odg Grandi 
Precisato questo, vale la pena di riportare i passaggi essenziali dell’o.d.g., quelli che avrebbero offerto al re il citato “appiglio costituzionale”. Il primo di questi passaggi è il capoverso che recita: «[Il Gran consiglio] dichiara che a tale scopo [cioè l’unione morale e materiale di tutti gli italiani, nel tragico momento dell’invasione angloamericana del territorio nazionale] è necessario l’immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali». Vi si parla, dunque, del ripristino delle leggi fondamentali dello Stato di allora, ovvero della «costituzione fascista» (secondo l’espressione impiegata da Bottai nel suo diario) e la nomina, tra gli organi coinvolti in questa “restaurazione”, dello stesso Gran Consiglio, del Parlamento (del Senato regio dunque, ma anche della Camera dei Fasci e delle Corporazioni) e delle istituzioni corporative, quindi di organi squisitamente fascisti, lascerebbe piuttosto intendere che, lungi dal volere abbattere il regime, i sostenitori della mozione si proponevano piuttosto di sostituire una gestione collegiale del potere a quella autocratica del Duce, in linea con la distinzione bottaiana tra “fascismo” e “mussolinismo” (dove questo non era che l’involuzione dittatoriale e personalistica di quello). È, invece, nel capoverso successivo che spunta il riferimento a Vittorio Emanuele. Al re si chiede, per «l’onore e la salvezza della Patria», di riprendere (togliendolo a Mussolini) il comando effettivo delle Forze Armate («secondo l’art. 5 dello Statuto del Regno») e, con ciò, di assumere «quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a Lui [cioè al sovrano] attribuiscono». Ora non può sfuggire che quello che si domanda al re è di riprendere in mano, nel momento in cui l’integrità del Paese è compromessa dall’invasione nemica, la leadership militare, non di destituire Mussolini dal governo. Si invoca quindi un’iniziativa militare, e non politica, da parte di Vittorio Emanuele. 
 
Secondo atto: il colpo di stato del 25 luglio a Villa Savoia 
Fu a Villa Savoia, nella residenza romana del re, che si consumò il secondo atto del dramma, ovvero l’udienza il cui esito fu l’arresto di Mussolini a seguito della sua destituzione (o, come un comunicato radio ebbe poi a definirla eufemisticamente, delle sue «dimissioni»). Ed è qui che si impone una domanda: agì il re nel suo pieno diritto costituzionale revocando a Mussolini l’incarico di capo del governo? 
La risposta deve tenere conto di alcuni fattori. In primo luogo, se la legge n. 2263 del 1925 aveva stabilito che il capo del governo era nominato e revocato dal re (art. 2), è ancora più vero che Mussolini non era un “normale” presidente del Consiglio, nella misura in cui egli, oltre che primo ministro, era anche “Duce del fascismo” e in quanto tale si fregiava di un titolo niente affatto onorifico, ma concretamente politico, riconosciuto come tale da norme avallate dal re stesso (il regio decreto del 1937 che istituiva la Gioventù Italiana del Littorio e, nel 1939, la legge  istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni). In secondo luogo, occorre ribadire la fragilità dell’argomento secondo cui il voto del Gran Consiglio poteva essere interpretato come “sfiducia” a Mussolini e quindi fornire al re un pretesto giuridico per deporlo. La lettera originaria dello Statuto, infatti, non menzionava l’istituto della fiducia parlamentare, né di conseguenza quello della sfiducia, ed è noto che un rapporto fiduciario tra governo e parlamento, tale per cui l’esecutivo poteva funzionare in carica solo se confermato dal voto delle assemblee legislative, era venuto a strutturarsi in Italia solo con il tempo e unicamente nella prassi. In terzo luogo lo stesso Statuto (che era costituzione flessibile, modificabile cioè attraverso leggi ordinarie) era stato ampiamente trasformato dagli innesti normativi del Ventennio, in particolare con la creazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, come nota Alberto Aquarone, rappresentò, con la relativa modificazione della Carta, «la consacrazione ufficiale e definitiva […] del distacco anche formale del regime dall’antica Costituzione del Regno». 
 
Ecco perché si trattò di un colpo di Stato 
Si tratta qui di osservazioni sostanziali, utili a dimostrare che i protagonisti del 25 luglio non si muovevano più nella cornice legale della vecchia monarchia liberale, bensì in un contesto istituzionale del tutto diverso, quello che Gentile definisce «un regime totalitario» edificato, a partire dalle “leggi “fascistissime” del 1925 «approvate dal Parlamento e firmate dal re», sulle ceneri del vecchio ordine e, in una sorta di simbiosi, «entro le strutture dello Stato monarchico». La destituzione di Mussolini, come anche risulta dal modo anomalo in cui avvenne, non può dunque, per questi motivi, rientrare nel novero degli avvicendamenti al vertice dell’esecutivo tipici di una forma di governo parlamentare. Anzi, quello di Vittorio Emanuele – e così lo definisce anche Gentile – può essere definito senza troppe perifrasi un “colpo di Stato”. È sufficiente, in effetti, consultare un dizionario di politica, per rinvenire nell’operato del Savoia i tratti di un golpe. I colpi di stato vi sono infatti definiti come «mutamenti nel governo attuati in violazione della costituzione legale dello Stato […] da parte dei detentori stessi del potere politico», possono vedere la partecipazione di un «settore di pubblici funzionari, i militari» e implicano, con la «violazione della legalità dell’ordinamento precedente», l’instaurazione di «un nuovo ordinamento giuridico». 
 
Ebbene, nel secondo atto del 25 luglio e nei suoi effetti, questi elementi possono essere rintracciati senza eccessive forzature: vi è un detentore del potere politico (il re), la partecipazione dei militari (Badoglio e la sua cerchia) e il rivolgimento istituzionale, che è il punto su cui occorre soffermarsi. Le “dimissioni” di Mussolini, che abbiano ripristinato la monarchia liberale o portato a instaurare un nuovo ordine (una dittatura militare de facto), lo fecero comunque sulla demolizione del precedente, la cui costruzione, giova sottolinearlo ancora con l’autorità di Gentile, era avvenuta attraverso «un processo di creazioni e successive trasfusioni in seno allo Stato di organi, entità collaterali, principii e norme del Partito [fascista], che [avevano impresso] saldamente allo Stato il carattere fascista”». Organi ed entità (alcuni dei quali citati nell’o.d.g. Grandi in relazione alle «leggi statutarie e costituzionali») che non a caso furono, dopo il colpo di stato, sic et simpliciter soppressi: il Gran Consiglio, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Partito Nazionale Fascista (che, si legge ancora in Gentile, era venuto «a inquadrarsi nello Stato e a formarne una delle fondamentali istituzioni»), l’ordinamento corporativo e la stessa Milizia.  
 
Definire quello del re un colpo di stato non è, infine, una constatazione neutra, poiché mette in campo la questione della legittimità rivendicata, negli anni della guerra civile, dai due “Stati successori” di quello del Ventennio. Non è infatti così peregrino ipotizzare, giunti a questo punto, che la Repubblica Sociale del redivivo Mussolini potesse esigere altrettanti titoli di continuità con lo status precedente di quanti ne vantasse la “restaurata” monarchia sabauda passata agli annali come Regno del Sud. 
 
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Bibliografia: 
 
Alberto Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, 1995 
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Dizionario di politica, vol. I, UTET, 2004 
Giuseppe Bottai, Diario 1935-1944, Rizzoli, 1982 
Emilio Gentile, La via italiana al totalitarismo, La Nuova Italia, 1995 
Emilio Gentile, 25 luglio 1943, Laterza, 2018 
Benito Mussolini, Opera omnia, La Fenice, 1951-63 
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